top of page

Commercio auto usate e regime forfettario

  • Immagine del redattore: Michele Dimodugno
    Michele Dimodugno
  • 16 nov 2020
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 22 gen 2024

Una questione dibattuta oltre ad essere una domanda che mi sento rivolgere spesso.

Vediamo di chiarirci le idee.

Qualche cenno sul regime forfettario si rende necessario. Il famigerato regime fiscale, introdotto dalla L'art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (e più volte modificato), consiste in una tassazione agevolata per le persone fisiche che esercitano attività di impresa o lavoro autonomo e un esonero da diversi adempimenti dichiarativi e contabili, al verificarsi di determinati requisiti di accesso. Un regime fiscale di favore per il contribuente per capirci.

La vendita di auto usate, in attuazione della VII Direttiva CEE n. 94/5/CEE del 14.2.1994, che ha visto l’Italia emanare D.L. 23.2.1995, n. 41, conv. con modif. con L. 22.3.1995, n. 85, viene disciplinata dal “regime del margine”, un particolare regime di calcolo dell’iva destinato a chi esercita l’attività di commercio di veicoli usati (e non solo…). Anche questo è un regime di favore per il contribuente, finalizzato ad evitare la doppia imposizione. Facciamo un esempio, se compro un’auto da privato (senza IVA) e successivamente la rivendo applicando l’Iva poichè sono operatore commerciale, quel singolo bene verrà tassato due volte in quanto il soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto è il contribuente finale. La prima conseguenza è lo sfasamento del meccanismo di imposizione del tributo che mira a colpire il valore aggiunto. La seconda che "ci riguarda più da vicino"" è che la liquidazione dell’IVA del nostro commerciante d'auto sarà penalizzante poichè sul veicolo acquistato dal privato e successivamente rivenduto, non avrebbe detratto l'iva, se avesse liquidato l'imposta secondo i canoni ordinari.

Ma lasciamo perdere i tecnicismi ... Andiamo a quello che ci interessa.

La legge che ha introdotto il regime forfettario ha previsto l'incompatibilità dall'applicazione del regime di vantaggio per quei contribuenti che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Nel nostro caso il regime del margine. Ad avallo della suesposta incompatibilità è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la C.M. 10/16, in cui ribadise il concetto che non sono compatibili con il regime forfetario i regimi speciali Iva applicati all'attività della rivendita di beni usati. Tuttavia, in un successivo documento di prassi (C.M. 9/19), sempre l'Agenzia chiarisce che l'incompatibilità tra il forfettario e i regimi speciali iva si verifica qualora il regime iva sia obbligatorio per legge. Considerando, dunque, che l'applicazione del regime del margine risulta essere facoltativa per il contribuente, ch, se ne deduce che il nostro commerciante di veicoli usati potrebbe applicare il regime forfetario purchè rinunci all'adozione del regime del margine.

Qualcuno di voi si starà chiedendo: "ma se i forfettari non addebitano l'iva... che c'entra?"

Ebbene, la verifica di incompatibilità va fatta per il medesimo anno di applicazione del regime.

Mi spiego meglio. Tizio è commerciante di auto usate e nel 2023 ha applicato il regime del margine. Nel 2024 decide di voler usufruire dei vantaggi del forfettario ... Lo può fare?

Certo! Purchè rinunci al regime speciale iva e ne dia comunicazione all'Erario nella dichiarazione iva compilando il rigo VO9.


 
 
 

Comments


bottom of page